Quando si parla di pignoramento uno degli elementi che caratterizza la procedura è il cosiddetto atto di precetto, il quale riveste un ruolo fondamentale in tutto l’iter, ma non tutti sanno nello specifico di cosa si tratta. Nel nostro articolo andremo a conoscere tutto quello che riguarda questo tema.
1. Che cos’è l’atto di precetto
Prima di conoscere l’atto di precetto da tutte le sue angolazioni, è necessario prima spiegare cosa sia. In pratica cos’è l’atto di precetto: è l’atto tramite il quale qualsiasi creditore che vanti un credito nei confronti di un’altra persona, va ad intimare appunto al debitore di provvedere al pagamento della somma a lui dovuta. L’atto di precetto non fa altro che andare a fungere da ultimatum a quanto già contenuto nel titolo esecutivo, avvisando il debitore che, nel caso in cui egli non adempia all’obbligo di restituire la somma dovuta, verrà intrapresa nei suoi confronti una procedura di esecuzione forzata.
Dunque, l’atto di precetto non è il primo documento che un debitore riceve, ma prima di arrivare ad esso la persona tenuta a pagare avrà ricevuto altre tipologie di atto, che rientrano in due macrocategorie: atti giudiziali e atti stragiudiziali. Nei primi rientrano ad esempio il decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna, mentre nei secondi rientrano ad esempio raccomandate, PEC e così via. Diciamo in parole semplici che, l’atto di precetto, possiamo definirlo come l’ultimo appello, dopo il quale se non si ottempera al pagamento si entra nella fase di esecuzione forzata. All’interno dell’atto di precetto si trovano indicate le informazioni relative alle parti in causa, che devono essere costantemente aggiornate in caso di modifiche successive, come nel caso in cui ci fosse una successione nel diritto di credito.
Ad oggi vi è ancora una discussione aperta su quale sia la natura giuridica dell’atto di precetto(cos’è l’atto di precetto?), ovvero se si debba considerare come un atto giudiziale o uno stragiudiziale. Sebbene la cosa possa sembrare banale, visto che la sua funzione è sempre quella di intimare, in realtà non è così, in quanto il suo inquadramento va a pesare molto sulle conseguenze a livello pratico. Basti pensare che se viene considerato come un atto giudiziale, per poterlo redigere è necessario avvalersi di un avvocato. Se invece, come vuole la giurisprudenza lo consideriamo come un atto stragiudiziale, la sua redazione può essere fatta direttamente dal creditore o da un suo rappresentante sostanziale.
2. Cosa contiene l’atto di precetto
Abbiamo accennato al fatto che tra tutte le informazioni che l’atto di precetto deve contenere, ci sono senza dubbio l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo che lo ha preceduto, un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento al debitore che in caso di mancato pagamento scatta l’esecuzione forzata. Dobbiamo però entrare ancora più nel dettaglio di quel che riguarda l’atto di precetto, andando prima a vedere quali sono le altre informazioni che devono essere indicate al suo interno, e in quali casi questo potrebbe essere ritenuto nullo da parte del giudice che si occupa di procedere con l’esecuzione forzata.
- Obbligo al quale adempiere: intimare al debitore di pagare non è sufficiente, ma nel contenuto del documento deve essere espressamente indicato l’obbligo a adempiere. Per fare un esempio che chiarisca il concetto, nel caso di pignoramento di un immobile, nell’atto di precetto il creditore dovrà espressamente indicare l’obbligo di rilascio del suddetto bene da parte del debitore.
- La somma dovuta: è essenziale che sia indicata in maniera chiara e precisa la somma dovuta da parte del debitore. Per essere corretta dovrà essere calcolata tenendo conto di diversi fattori, quali gli interessi, le spese successive, eventuali acconti che il debitore potrebbe aver già versato e infine, una rivalutazione monetaria. In caso di errore da parte del creditore, che va ad indicare una somma più alta di quella dovuta, non si potrà considerare nullo il precetto, ma il debitore avrà dalla sua la possibilità di fare un’opposizione all’esecuzione. Nel caso invece di completa omissione dell’importo, il precetto entra nella sfera del vizio di forma, per la quale è prevista sempre un’opposizione da parte del debitore, che dovrà essere fatta in merito agli atti esecutivi.
Quando invece l’atto di precetto può essere considerato nullo? Ecco i casi in cui eventuali irregolarità nella sua redazione possono renderlo inefficace:
- Mancanza dell’indicazione “attualizzata” delle parti: come abbiamo visto si tratta di un dato che può cambiare nel corso dell’iter burocratico della procedura di esecuzione, e per essere sempre considerato valido, l’atto di precetto deve sempre essere aggiornato nell’indicazione delle figure interessate, ovvero chi sia il debitore, e chi sia in quel dato momento il creditore.
- Mancanza della data di notifica del titolo esecutivo: non inserire nell’atto di precetto la data relativa alla notifica del titolo esecutivo, è causa di annullamento. Si tratta dunque di un passaggio al quale si deve prestare una certa attenzione al momento della redazione di questo documento.
- Mancata trascrizione del titolo esecutivo: questo elemento che è contenuto nell’atto di precetto, deve anche essere trascritto, e tale passaggio deve essere certificato dall’ufficiale giudiziario. La mancanza trascrizione è motivo di annullamento dell’atto di precetto.
- Mancato avviso al debitore: abbiamo visto in precedenza che, per quanto riguarda il precetto, tale documento è anticipato da altre comunicazioni al debitore. Una di queste è quella che consiste nell’avviso al debitore della richiesta ufficiale da parte del creditore, con il quale si pone il debitore di fronte ad una situazione ben precisa, o adempie al suo obbligo o scatta l’esecuzione forzata.
- Mancanza di informazioni relative alla residenza: la norma che regola l’atto di precetto e tutta la procedura, prevede che nel suddetto documento sia chiaramente indicata la residenza del creditore, o in alternativa l’elezione di domicilio nel comune nella quale vi è la sede del giudice che si occuperà dell’esecuzione.
- Mancanza di sottoscrizione: tutto quello che si indica sull’atto di precetto non può essere indicato senza che il creditore lo sottoscriva. Con questo intendiamo che questi dovrà porre alla fine la firma su quanto dichiarato, e lo fa ovviamente sotto la sua completa responsabilità.
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3. Notifica dell’atto di precetto al debitore
Una volta che l’atto di precetto è pronto, il creditore ha l’obbligo per legge di andare a notificarlo al debitore. Come per quanto riguarda il precetto, anche questo documento che lo segue dovrà essere compilato in modo corretto, pena la nullità dello stesso. Vediamo quali sono i passi da fare per la consegna della notifica che possa ritenersi valida ai sensi della legge vigente:
- Il creditore può consegnare la notifica all’ufficiale giudiziario sia tramite posta, che a mano, e dovrà consistere in una copia autentica del precetto e del titolo esecutivo. Nel caso vi siano più debitori, si dovranno consegnare tanti precetti e tante copie autentiche del titolo esecutivo per quanto sono in totale i debitori interessati.
- L’ufficiale giudiziario, una volta ricevuti i documenti, può scegliere se consegnare la documentazione in mano al debitore o presso la sua abitazione. Nel caso in cui egli decida di rifiutare l’atto, l’ufficiale giudiziario ne prenderà nota, ma non cambia il fatto che la consegna si consideri ufficializzata, basandosi sul principio di presunzione legale di conoscenza dell’atto. Questa norma impedisce di offrire l’occasione al debitore di bloccare in maniera scorretta e senza una valida ragione la notifica e il proseguire quindi della procedura di esecuzione.
- L’ufficiale giudiziario abbiamo visto che può consegnare l’atto anche presso la residenza del debitore, e inoltre, la legge consente allo stesso di consegnare il documento presso la sua impresa o il suo luogo di lavoro. Per evitare che i debitori si rendano irreperibili in maniera volontaria, la legge dispone che la notifica sia valida anche se consegnata ad una qualsiasi persona facente parte della famiglia del debitore, all’addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda. Inoltre, si considera valida la notifica anche quando la notifica viene rilasciata al vicino di casa, o al portiere laddove è presente. Una cosa essenziale su cui porre l’attenzione è che, nel caso non si segua il giusto ordine delle persone alle quali si può consegnare l’atto, la notifica perde il suo valore. Per capire bene questo aspetto, non è possibile consegnare direttamente la notifica al portiere senza aver prima verificato la possibilità di consegnarla ad un familiare.
In merito alla notifica dell’atto di precetto(cos’è l’atto di precetto notifica), c’è da sapere che nel caso in cui per qualsiasi ragione non si conosca il luogo di residenza attuale del debitore, o non sia stato possibile consegnare l’atto per qualsiasi altra ragione, l’ufficiale giudiziario affigge avviso alla porta dell’immobile del debitore indicando l’avvenuto deposito della notifica in Comune.
Un’ulteriore caso che riguarda l’atto di precetto è quello relativo al fatto che, nel caso non sia notificato anche il titolo esecutivo (ma solo il precetto), questo evento costituisce causa di nullità della notifica. Il debitore in questo caso potrò avvalersi della possibilità di opposizione agli atti esecutivi.
Esiste un’eccezione a tutto questo, ed è la norma di cui all’art. 654 comma 2 c.p.c, che si riferisce nello specifico ai decreti ingiuntivi. Per essere più precisi non a tutti in generale, ma a quelli che sono non provvisoriamente esecutivi, ma che diventano tali quando decorre il tempo massimo per presentare opposizione, che è di quaranta giorni. In questo caso il debitore non potrà più fare alcuna opposizione, in quanto non solo era già entrato a conoscenza del decreto ingiuntivo tramite notifica, me che nei tempi in cui poteva fare qualcosa è rimasto passivo. In questo caso il decreto non necessita più di essere notificato insieme al precetto, ma basterà che all’interno di quest’ultimo siano indicate in maniera chiara la data ed il provvedimento con il quale è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, e inoltre, fare menzione della formula esecutiva.
Infine, quando si sceglie di fare la notifica per via telematica, è essenziale avvalersi di un avvocato che abbia una casella pec registrata ufficialmente all’ordine degli avvocati di cui fa parte, e inoltre deve essere una pec iscritta nei pubblici registri. Inoltre, il professionista che si occupa di inviare la notifica, affinché possa essere autorizzato a fare questa operazione deve ovviamente disporre di un dispositivo di firma digitale, cosa che oggi ogni Avvocato possiede.

4. Notifica del precetto: quali sono gli effetti
Dopo aver visto cos’è, e quali sono i passaggi essenziali da fare per una procedura che risulti corretta e a norma di legge, andiamo a vedere da vicino quali sono gli effetti che vengono prodotti dalla notifica dell’atto di precetto. Intanto, la prima cosa da osservare è che il momento in cui gli effetti cominciano a prodursi è nello stesso istante in cui la notifica viene comunicata al debitore, e dunque questi ne entra a conoscenza. A questo punto, il debitore ha tempo dieci giorni per adempiere in maniera spontanea al pagamento di quanto dovuto. Al termine di questo periodo se nulla è cambiato il creditore è autorizzato a proseguire con la procedura di esecuzione.
Il secondo effetto importante che si verifica una volta notificato il precetto è quello di interrompere di fatto la prescrizione del diritto di credito, ovvero il creditore non rischia che con il tempo la cosa vada in prescrizione perdendo quindi il diritto di ricevere l’importo dovuto.
5. Termine di efficacia
Nei paragrafi precedenti abbiamo viso quando l’atto di precetto è considerato nullo a causa di omissioni e vari vizi formali, grazie ai quali il debitore si può appellare con le opposizioni previste dalla legge. Adesso invece, andiamo a vedere il caso in cui tale atto perde proprio efficacia. Sapendo che per legge il precetto è un atto preliminare all’esecuzione, da solo non è risolutivo, ma per esserlo deve essere seguito da un altro passaggio importante, ovvero l’inizio della procedura esecutiva. Questa deve essere avviata entro novanta giorni dalla sua notifica, e nel caso in cui al termine di questo periodo l’esecuzione non fosse iniziata, l’atto di precetto perde efficacia. I novanta giorni, dunque, rappresentano un periodo che per la legge ha carattere perentorio, e c’è da tenere presente che si tratta di un tempo che non è prorogabile. Nel caso di termini scaduti, il debitore potrà procedere con l’opposizione agli atti esecutivi.