Quando parliamo di pignoramento giudiziario?

Il pignoramento processuale/giudiziario è una procedura che viene messa in atto quando una persona contrae dei debiti (ed è detta debitore) verso una o più persone, e queste (che prendono il nome di creditori) quando il debitore non paga quanto dovuto possono procedere attaccando i suoi beni e rivendendoli all’asta. Il ricavato della vendita viene destinato dal giudice dell’esecuzione a copertura del debito.

Quando parliamo di pignoramento giudiziario?

Si parla di pignoramento giudiziario quando in seguito al mancato pagamento dei propri debiti, ci si vede soggetti ad esecuzione forzata, procedura che i creditori possono seguire rivolgendosi ad un giudice che si occuperà di avviare tutto l’iter. Una delle figure che opera all’interno della procedura, e che dà il nome alla stessa è l’ufficiale giudiziario, il cui compito è quello di presentarsi a casa del debitore per fare l’inventario dei beni di sua proprietà.

Questi segnerà e porrà sotto custodia tutti i beni che la legge permette di poter essere pignorati, dando un valore agli stessi, per poi poter essere venduti a coloro che sono interessati. Oltre allo stesso immobile, dunque, potranno essere soggetti a pignoramento anche i beni mobili del proprietario della casa. L’ufficiale giudiziario, inoltre, ha il compito di fare un ingiunzione al debitore con la quale lo obbliga ad astenersi dal compiere azioni fraudolente in merito ai beni pignorati. In pratica, egli non potrà in alcun modo sottrarre tali beni alla garanzia del credito.

È bene però tenere presente che, quando si parla di pignoramento giudiziario, si devono essere già presentati almeno due atti in precedenza, causa annullamento di tutta la pratica. Parliamo del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Soprattutto quest’ultimo è importante, in quanto solo dopo che è stato presentato tale atto si potrà procedere con il pignoramento. Non solo, all’interno dell’atto di precetto è presente anche il termine per l’adempimento spontaneo, e questo tempo è quanto si deve attendere prima di poter procedere con il pignoramento, termine che non prevede massimali ma che deve essere di almeno dieci giorni.  

pignoramento giudiziario
Il pignoramento giudiziario

Ogni errore nella redazione di tali atti, o in alternativa omissioni nell’esecuzione della pratica completa, rappresentano vizi di forma che possono essere presi dal debitore come opportunità per procedere con l’opposizione all’esecuzione forzata. Tali opposizioni possono ritardare di molto la procedura e quindi il recupero delle somme destinate alla copertura del debito, oppure addirittura invalidare il pignoramento.

Quando si parla di pignoramento giudiziario non sono solamente i beni mobili e l’immobile a poter essere pignorati, ma vi è anche un’altra opzione a disposizione dei creditori, infatti, tramite il giudice dell’esecuzione si possono andare ad attaccare anche i crediti o cose mobili che in quel dato momento non sono presenti sul posto ma che sono in possesso di terzi. Ecco nello specifico a cosa ci riferiamo:

  • Pensione o stipendio: sui redditi in questione si va a pignorare il quinto dello stipendio.
  • Canoni di locazione: se il debitore percepisce un canone di affitto di qualsiasi tipo, anche per esempio di un garage, può essere corrisposto direttamente al creditore fino al raggiungimento della somma che egli deve ricevere.
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