È possibile il pignoramento della nuda proprietà?

La domanda che ci poniamo in questo articolo è se sia possibile effettuare un pignoramento della nuda proprietà. Dal momento in cui un creditore vanta verso una persona un credito non saldato, e voglia quindi procedere con l’esecuzione forzata e la successiva messa all’asta dell’immobile del debitore, può trovarsi di fronte a qualsiasi situazione riguardo lo stato dell’immobile. Non parliamo di condizioni strutturali, ma quelle che riguardano la situazione giuridica dello stesso, ovvero se è libero, se abitato dal debitore stesso, se ci sono persone con invalidità, figli minorenni e così via. Quella di cui vogliamo parlare oggi nel nostro testo è una situazione ancora diversa rispetto a quelle appena citate, ovvero cosa succede nel caso di pignoramento nuda proprietà.

Pignoramento della nuda proprietà: è possibile? Cosa accade?

Secondo quanto disposto dalla legge vigente, il fatto che una casa presenti la nuda proprietà non è fattore di impedimento per un eventuale pignoramento. Infatti, nel caso il padrone di casa abbia dei debiti nei confronti di un creditore che si avvale dell’esecuzione forzata, anche se non abita la casa in questione ma vi sono degli usufruttuari non potrà impedire che avvenga il pignoramento. Vi sono ovviamente delle differenze quando si pignora la casa che appartiene al proprietario che risulta vuota, o da lui abitata, rispetto a una in cui vi sia la presenza degli usufruttuari che la abitano.

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In pratica, sebbene la procedura avvenga in maniera normale, ovvero tramite asta pubblica, quello che non potrà essere toccato e rimarrà invariato è il diritto di usufrutto di chi vi abita all’interno. Per essere più chiari, in seguito alla vendita dell’immobile all’asta, il creditore diventerà nuovo proprietario dell’immobile, ma chi ha l’usufrutto rimane comunque a vivere al suo interno come prima del pignoramento della nuda proprietà. In pratica, il creditore acquisisce l’immobile sempre come nuda proprietà, e non potrà in alcun modo far uscire dallo stesso gli usufruttuari che potranno stare nella casa per tutta la loro vita.

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Pignoramento della nuda proprietà in abitazioni di lusso e località montane e marine

A essere fondamentale in questo caso è l’aspetto dell’ipoteca, la quale sancisce se gli usufruttuari dovranno o meno lasciare l’appartamento. Infatti, affinché essi non possano essere toccati, è necessario che il diritto di usufrutto sia stato registrato prima che l’immobile fosse sottoposto a ipoteca e conseguente messa all’asta. Nel caso in cui il debitore registri l’usufrutto a terzi dopo che l’ipoteca sia già stata registrata, questi non avranno più diritti ad abitare l’immobile, e dovranno quindi lasciarlo nei tempi e nei modi previsti dal giudice dell’esecuzione.

Questa regola è stata stabilita per arginare un fenomeno che era divenuto molto frequente nelle situazioni debitorie, ovvero veniva passato l’usufrutto a terzi che erano privi di pendenze, in questo modo si cercava di evitare la messa in mora e il pignoramento della casa. Tale azione non solo non è più possibile, ma nel caso si noti che vi sia un’azione volontaria volta ad aggirare la legge si potrebbe anche incorrere in sanzioni. Dunque, l’usufrutto è necessario che sia registrato solo nel caso in cui la casa in questione sia priva di qualsiasi tipo di ipoteca, anche se accesa dallo stesso proprietario in cerca di liquidità.

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